Gli “Hoverboard” e la normativa italiana
Quello noto ai più come “Hoverboard” è un dispositivo di trasporto personale costruito su due ruote collegate a due piccole piattaforme snodate tra loro il cui movimento viene azionato da un sensore di peso posto sulle piattaforme e da un giroscopio.
In pochi, tuttavia, sanno che l’uso degli hoverboard non sempre è legale, anzi, è vietato in alcune circostanze e il trasgressore può andare incontro in sanzioni previste dal Codice della Strada.
Hoverboard e Codice della Strada
Gli hoverboard, infatti, non rappresentano dei veri e propri mezzi di trasporto disciplinati da specifiche norme, ma vengono fatti rientrare nei generici “acceleratori di andatura”. A tal proposito, l’art. 190 del codice della Strada precisa, al comma 8, che “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”.
Il comma 9 soggiunge che anche “sugli spazi riservati ai pedoni” sussiste il medesimo divieto d’utilizzo di tali dispositivi che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. In caso di violazione di tali disposizioni, il trasgressore rischia una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
Dove si può e dove è vietato circolare con gli hoverboard?
Hoverboard e dispositivi analoghi (tavole, pattini e acceleratori di andatura) possono, dunque, circolare soltanto nelle aree appositamente dedicate oppure in altri spazi privati, quindi l’uso è ammesso sulle piste ciclabili, nei cortili, nei giardini, nei parchi, nelle ville e così via.
Rimaneggiate vietato, invece, rimane l’uso di tali dispositivi sulla carreggiata della strada e sui marciapiedi. Dubbi interpretativi, invece, rimangono quanto alla “banchina”, non essendo tale spazio appositamente menzionato nella normativa.
Infatti, nonostante la norma non faccia preciso riferimento agli hoverboard, una sua interpretazione evolutiva e adeguata ai mutamenti tecnologici (all’epoca dell’emanazione del Codice della Strada tali dispositivi non esistevano) imporrebbe di ricomprenderli nel divieto.
Ancora, secondo il dipartimento Trasporti Terrestri di Roma (300/A/1/46049/104/5), ai sensi del disposto del D.M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE, i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima per costruzione superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.
In tal caso, sussisterebbe per i predetti veicoli l’obbligo della procedura di omologazione e la loro circolazione sarebbe consentita subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati negli articoli rispettivamente 97 (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) del Codice della Strada.
Hoverboard: i genitori pagano le multe elevate ai figli
D’altronde, già da un po’ di tempo fioccano le multe comminate dai vigili ai trasgressori.
In molti casi trattasi di minorenni trovati a circolare in zone vietate e, in tal caso, per la giurisprudenza e per il Ministero (e soprattutto per la legge), “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provi di non aver potuto impedire il fatto” (cfr. Cass., sent. n. 7268/2000 e n. 572/1999).
Si configura, in sostanza, una responsabilità diretta per fatto proprio di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore che, pertanto, non potrà essere considerato persona estranea alla violazione amministrativa. Ad esempio, saranno i genitori a rispondere delle multe comminate ai figli trovati a circolare con l’hoverboard sui marciapiedi o in strada.