Novembre 24, 2024

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Con sentenza numero 27458/2017 la VI Sezione della Suprema Corte è intervenuta sul tema del traffico di sostanze stupefacenti nei pressi di un ateneo.

Nel caso in esame, l’ imputato veniva tratto in arresto per essere stato trovato in possesso di una modesta quantità di stupefacenti presso una Università.

Il G.I.P. non contestava l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera G) D.P.R. 309/1990, motivo per il quale, il Pubblico Ministero impugnava la sentenza ritenendo l’Università ricompresa nei luoghi citati nell’articolo menzionato (scuole di ogni ordine e grado nonché comunità giovanili).

Ed invero, secondo la suprema corte i principi di tassatività e legalità non consentono di sanzionare una condotta o ritenere sussistente una circostanza che aggravi la pena attraverso un’interpretazione in malam partem, spettando al legislatore le scelte di natura sanzionatoria; ne deriva che i luoghi indicati nel citato articolo devono considerarsi in senso stretto senza quindi allargarne i confini.

A riconferma della tesi restrittiva adottata dalla Corte di Cassazione vi è l’articolo 33 della carta Costituzionale, il quale fa una netta distinzione tra scuola ed università,  sottolineando come entrambi i luoghi di formazione costituiscano sistemi non solo distinti, ma anche ispirati a principi del tutto differenti, tanto è vero che la scuola è vincolata da predisposti programmi ministeriali, mentre l’insegnamento universitario risulta essere libero, non solo, la scuola si conclude con un esame di Stato, mentre l’università si conclude con l’attestazione di un diploma emesso da una commissione interna.

Inoltre, la Suprema Corte rievoca che il G.I.P. esclude che l’università possa essere equiparata a comunità giovanili, in quanto con tale inciso il Legislatore ha voluto intendere quelle situazioni dove i componenti si ritrovano non in modo occasionale, pertanto non vi è alcuna assonanza tra comunità giovanili ed università, quest’ultima caratterizzata da una complessità nonché articolazioni di sedi e di compiti ove le attività didattiche sono diversificate in luoghi spesso differenti ed anche distanti tra loro, nonché si può ravvisare una popolazione non necessariamente giovanile. Nonostante ciò la Suprema Corte avrebbe potuto far coincidere il concetto di comunità giovanili con l’università, senza ricorrere per questo al ragionamento analogico, ma ciò che ha frenato i Giudici di Piazza Cavour, nell’applicare l’aggravante in esame, è stato il dato oggettivo nel quale l’attività di spaccio si consumava, ossia in prossimità; con tale inciso si designano quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate, che devono essere ubicate nelle immediate vicinanze e, proprio per questo, abitualmente frequentate dagli utenti istituzionali, siano essi studenti, militari, o pazienti: in altri termini tra i luoghi indicati e le aree di prossimità deve sussistere un rapporto di relazione immediata, altrimenti non si giustificherebbe nemmeno la previsione dell’aggravante, riferita appunto, alla oggettiva localizzazione della cessione o dell’offerta dello stupefacente alle persone che frequentano tali luoghi.

Nel caso de quo l’aggravante non trova luogo in quanto la consumazione del reato,  è avvenuta nei pressi e non in prossimità dell’Ateneo, pertanto l’inciso prossimità non ha trovato alcun riscontro oggettiva nei luoghi ove si è consumato lo spaccio; si precisa altresì che per prossimità si intende una contiguità fisica e posizionamento topografico dell’agente dedito allo spaccio (o all’offerta) in un luogo che consente l’immediato accesso alle droghe per le persone che lo frequentano; pertanto la condotta essendosi consumata presso i giardinetti vicino all’università non integra la circostanza aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera G) D.P.R. 309/1990.

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