Novembre 21, 2024

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È violenza sessuale, ma solo tentata, l’aver immobilizzato la vittima costringendola con violenza ad un bacio indesiderato che, non si è riuscito a “rubare” a causa dell’intervento di altre persone che hanno impedito il realizzarsi della condotta e l’invasione della sfera sessuale della parte offesa.

È quanto affermano i Giudici nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Penale, n. 43802/2017 che è intervenuta sulla condanna per violenza sessuale comminata a un uomo, il quale con violenza aveva immobilizzato la vittima, spingendola con le spalle contro una ringhiera, cercando di baciarla sulla bocca.
La Cassazione ritiene di accogliere le doglianze attoree e riqualifica la condotta come delitto solo “tentato”. 

Violenza sessuale  “tentata” quando non è invasa la sfera sessuale della vittima. 
Secondo la difesa, l’imputato ha soltanto tentato di baciare la parte offesa, non riuscendo nel suo intento per l’intervento di parenti della persona offesa.
Per gli Ermellini, in effetti, il reato configurabile si è fermato al tentativo, come evidenziano la descrizione del fatto come contestato nell’imputazione («… cercava di baciarla sulla bocca …») e la motivazione delle due sentenze di merito, le quali hanno precisato che la condotta non ha invaso la sfera sessuale della parte offesa.
I giudici richiamano il principio di diritto (Cass. n. 17414/2016) secondo cui, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609 bis c.p. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime.

 

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