Novembre 25, 2024

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Il caso 
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 38973/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata al risarcimento del danno per il reato lei ascrittole, ossia disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone (art. 659 c.p.)

La donna aveva disturbato con schiamazzi e rumori alcuni condomini e il giudice d’appello l’aveva dichiarata responsabile ai soli fini delle statuizioni civili, su appello delle persone offese, nonostante in prime cure la donna fosse stata assolta.

In Cassazione, l’imputata lamenta che ciò abbia travalicato il limite sacro del giudicato assolutorio e del giudicabile in quanto la Corte d’Appello, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero, l’aveva condannata al risarcimento del danno.

La parte civile può impugnare ai fini delle statuizioni civili
Tuttavia, spiegano gli Ermellini, la parte civile ha certamente diritto a impugnare la sentenza ai sol fini delle statuizioni civili, ciò anche quando sul piano penale si sia formato un giudicato assolutorio.

La parte civile, infatti, con la sua costituzione non fa altro che rivolgere al giudice penale le domande che avrebbe dovuto rivolgere separatamente e successivamente al giudice civile: si tratta di un sistema improntato all’economia processuale con preminenza dell’accertamento penale, sicché è il giudice penale che diventa titolare della cognizione come fosse un giudice civile.

Nel caso in esame, l’imputata era stata assolta dal primo giudice in base a talune circostanzeriguardanti le persone offese che non avevano sentito la necessità di andare a suonare il campanello dell’abitazione della presunta disturbatrice per intavolare una discussione, non avevano chiamato il 112 o 113 e neppure avevano chiesto il sopralluogo dell’Arpa, nonostante una lamentata pluriennale sopportazione del disturbo prima della denuncia.

Sì al risarcimento dovuto ai condomini dalla vicina rumorosa
Tuttavia per la Corte d’Appello tale argomentazione logica non era caratterizzata da solidità e nessuno di tali argomenti valeva ad escludere la fondatezza dell’accusa: l’istruttoria esperita, infatti, aveva permesso di acquisire diverse conferme sul contegno non incoerente dei denuncianti.

Questi avevano, ad esempio, tentato la risoluzione bonaria della questione, avevano chiesto l’intervento della Forza Pubblica si erano lamentati dei rumori volutamente posti in essere dalla donna nel corso di un’assemblea condominiale, nella quale l’imputata aveva dichiarato a verbale che non si poteva giudicare la rumorosità all’interno dell’appartamento di sua proprietà. Inoltre, l’amministratore le aveva inviato diffida scritta avendo ricevuto da un numero significativo di condomini segnalazioni in merito agli intollerabili rumori provenienti da casa sua.

La Corte territoriale, rilevano gli Ermellini, ha ritenuto pienamente attendibili le deposizioni delle persone offese che avevano riferito con abbondanza di particolari e senza contraddizione gli atti di grave disturbo posti in essere dall’imputata.

Il ricorso per Cassazione, appare, invece, generico e non scalfisce il percorso logico-argomentativoseguito dalla Corte di merito e neppure contesta direttamente la versione delle persone offese, nè spiega per quale motivo l’escussione di ulteriori testi a sua difesa sarebbe stato decisivo. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

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