Sole nudi in terrazza? Multe fino a 10mila euro
Non è sempre vero che chiunque può fare ciò che più ritiene opportuno in casa propria e sulla sua proprietà.
Bisogna avere attenzione a prendere il sole in terrazzo, specialmente quando si cede alla tentazione di un’abbronzatura “integrale” nel proprio giardino, balcone o terrazzo di casa.
Il “rischio” è quello di incorrere in una violazione dell’art. 726 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza.
Poichè la fattispecie è tra quelle oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016, in luogo della sanzione dell’ammenda, oggi è presente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
La giurisprudenza ritiene osceni non solo quegli atti definiti tali, ma anche comportamenti generalmente disdicevoli secondo un insieme di regole etico-sociali.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che siano atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati (Cass., 3254/1986).
Per determinare tali comportamenti rilevanti ai sensi della norma, il giudice dovrà valutare il modificarsi dei costumi sull’intero territorio nazionale, quelli ormai generalizzati e accettati, i messaggi veicolati dai mass media quale “specchio del comune sentire”, e il generale stato di accettazione del mutamento di costume, prendendo approfonditamente in considerazione le concrete circostanze quali la vicenda in sè e il luogo in cui si manifesta (Cass. n. 9685/1996).
Per valutare se il comportamento di chi prende il sole senza veli, sia o meno perseguibile, è necessario verificare se rientra nei luoghi “esposti al pubblico” il terrazzo o il giardino.
La risposta è affermativa laddove questi siano visibili dall’esterno da chiunque anche involontariamente.
L’esposizione dei genitali allo sguardo altrui, infatti, è normalmente ritenuta turbare il decoro ed è sconveniente in senso morale poiché contrastante con le più elementari regole del garbo e della costumatezza (Cass. 14267/1978).
Se il giardino o il terrazzo sono recitanti e nascondono ciò che accade allo sguardo di terzi, indubbiamente la condotta sarebbe da considerarsi lecita non essendovi il rischio di offendere l’altrui decenza. Diversa è invece la situazione laddove sia tranquillamente osservabile da vicini o passanti l’esposizione di nudità.
Lo stesso concetto è stato applicato anche a chi nella propria abitazione si muove senza veli, laddove i vicini abbiano la possibilità di osservare senza alcun ostacolo. Nonostante possa essere eccepito che è il vicino a spiare indebitamente e dunque a violare l’altrui privacy, la Cassazione (sent. n. 18035/2012) ha precisato che la tutela opera solo per atti non visibili.
È così stato assolto dal reato di interferenza illecita nella vita privata, il vicino che aveva ripreso con la telecamera i comportamenti della dirimpettaia, nuda in giro per casa, visibili anche dalla strada da chiunque.
In sostanza, pur essendo la tutela del domicilio ritenuta sacra e costituzionale, essa opera solo in relazione a quanto venga compiuto nella privata dimora, e, non laddove i soggetti spiati possano essere tranquillamente osservati senza ricorrere a particolari accorgimenti o mezzi.
In tal caso il titolare del domicilio “non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza” che comprende atti che vengono sì svolti all’interno dell’abitazione, ma in maniera tale da renderli non visibili all’esterno.