Novembre 24, 2024

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Il primo temine da osservare, innanzitutto è il quello per la denuncia del sinistro che viene fissato dall’articolo 1913 del codice civile.
Tale norma stabilisce, infatti, che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore, o, all’agente autorizzato a concludere il contratto, nel termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o, da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
L’avviso di sinistro, sostanzialmente, ha lo scopo di permettere all’assicuratore di accertare con tempestività sia le cause che hanno determinato il sinistro che l’entità dei danni.

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1642/2000), tale funzione non esclude che l’avviso rappresenti anche manifestazione della volontà dell’assicurato di esercitare il suo diritto all’indennità e costituisca, quindi, anche un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione.
In ogni caso, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro non rappresenta di per sé un motivo idoneo a far perdere all’assicurato la garanzia assicurativa: a tal fine, infatti, è necessaria la sussistenza di dolo o colpa nell’omissione (cfr. Cass. n. 24733/2007).

L’altro termine, davvero, fondamentale, che bisogna tener presente quando si resta coinvolti in un sinistro è quello prescrizionale: il diritto al risarcimento, infatti, si prescrive in due anni.
La disposizione normativa di riferimento è l’articolo 2952 del codice civile.
Tale norma, infatti, dopo aver affermato che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, stabilisce che gli altri diritti che derivano dal contratto di assicurazione -quindi anche quello al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro-, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Resta eccezionale l’ipotesi di contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Con riferimento alla decorrenza del termine, l’articolo 2952 precisa, poi, che nell’assicurazione della responsabilità civile, essa coincide con il giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato, o, ha promosso contro di questo l’azione.
In ogni caso, il corso della prescrizione è interrotto dalla comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta e fino a che il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile o fino a che il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

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