PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PARTE III
L’adesione.
L’adesione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria.
Può aderire alla previdenza complementare:
– lavoratore dipendente,
– lavoratore autonomo o libero professionista,
– lavoratore con altro contratto,
– chiunque, pur non svolgendo attività lavorativa.
Un lavoratore autonomo o libero professionista può aderire con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP, oppure, con un’adesione collettiva se la sua associazione di categoria o ordine professionale hanno previsto un fondo pensione di riferimento.
Un lavoratore dipendente può aderire sia con un’adesione collettiva se il CCNL prevede iscrizione a un fondo pensione di riferimento, sia con adesione individuale a un fondo pensione aperto o PIP se il suo CCNL non prevede la possibilità di iscrizione ad un fondo di riferimento oppure se decide di aprire una posizione individuale o una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal suo contratto di lavoro.
Aderire ad un fondo pensione con il solo conferimento del TFR (conferimento esplicito o tacito) NON comporta obbligo di contribuzione ulteriore a carico del lavoratore e del datore di lavoro.