Un diamante non è per sempre: va restituito all’ex!
Un diamante non è per sempre e neanche un quadro di Picasso. Se i due si lasciano, infatti, la ex deve restituirli, potendo tenere però altri dipinti famosi ricevuti in occasione della festa degli innamorati e della donna. L’anello col brillante e il Picasso, invece, hanno un valore che va oltre le liberalità d’uso e il donarli produce un depauperamento del patrimonio del donante, anche se lo stesso è notevolmente cospicuo. Così ha stabilito la Cassazione, pronunciandosi sui ricorsi di una coppia ormai “scoppiata” avverso la decisione della corte d’appello che aveva sentenziato la restituzione, tra gli altri regali costosi ricevuti dalla fidanzata, soltanto del dipinto e del
Brillante.
La decisione non aveva accontentato nessuno dei due: lei voleva tenere tutto, mentre il facoltoso compagno chiedeva la restituzione di tutti e 13 gli oggetti d’arte regalati, tra cui anche opere di Klimt, Klee e Man Ray.
Per gli Ermellini, però, ha ragione la corte d’appello: tutti i beni potevano essere considerati delle liberalità d’uso eccetto Picasso e l’anello con brillante di tredici carati.
In particolare, hanno precisato i giudici di piazza Cavour, la liberalità d’uso, nella pratica, sussiste ogni qualvolta un’elargizione si uniforma agli usi e ai costumi propri di una determinata occasione, proporzionalmente alle condizioni economiche di chi la compie. Tale elargizione va poi vagliata anche tenendo conto dei rapporti esistenti tra le parti e della loro posizione sociale.
La Corte ha inoltre precisato che le liberalità d’uso trovano il loro fondamento negli usi invalsi a seguito del protrarsi nel tempo di un certo comportamento, quindi in occasione delle festività, delle ricorrenze e delle occasioni che, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti, inducono comunemente a compiere delle elargizioni.
Alla luce di quanto sopra il ricorso della donna, principale, è stato respinto: per la S.C. il giudice del merito ha correttamente valutato che tra l’abitudine dell’uomo di elargire regali costosi in occasione di ricorrenze e il valore inusitato del quadro e del brillante vi sia un vero iato e che lo sforzo economico fatto non era di routine ma volto solo ad ottenere il perdono a fronte di un comportamento incongruo.
Per cui i due “cadeaux” non potevano ricadere nel raggio d’azione dell’art. 770, 2° comma, c.c.
D’altro canto, anche tutte le doglianze dell’uomo, fatta eccezione per quella relativa agli interessi sul controvalore del quadro, non possono essere accolte.
In particolare, non è vero, come sostiene il ricorrente, che la liberalità di cui all’art. 770 si riferisce solo alla consuetudine dei regali fatti in occasione di feste di “conio antico” come il Natale o il compleanno. Anche per San Valentino, così come per la Festa della Donna non sono concepibili solo mazzi di mimose, cioccolatini o inviti a cena, essendo ricorrenze ormai di indiscutibile rilevanza in Italia e in tutto il mondo occidentale. Tale assunto, inoltre, è smentito dall’insegnamento secondo il quale la portata economica delle elargizioni deve essere commisurata alla condizione dei soggetti, che nel caso di specie mantenevano un tenore di vita elevatissimo, disponendo di ingenti patrimoni.