Novembre 24, 2024

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La legislazione italiana non consente la possibilità di lasciare direttamente i propri beni mediante disposizione testamentaria al proprio animale.
La nostra legge, infatti, qualifica gli animali come “res mobilia”, ossia beni mobili, e, pertanto, non è possibile nominarli eredi diretti.
Per l’effetto dunque disposizioni del tipo “Nomino erede il mio gatto” oppure “Lascio 20.000,00 Euro al mio cane” sono nulle e non possono essere in alcun modo eseguite.
Tuttavia è possibile fare in modo che i propri beni siano utilizzati per il benessere del proprio fedele 4zampe laddove si verifichi l’evento morte.
Indispensabile è la redazione di un testamento.
Occorre cioè una specifica disposizione che preveda che l’animale risulti il beneficiario di tutta o parte della quota disponibile del proprio patrimonio e che un soggetto (persona fisica o giuridica) si occupi di amministrare le somme al solo fine di assicurare il benessere dell’animale, come da disposizioni.
In sostanza non è ammesso nominare erede diretto l’animale, ma è possibile  nominare erede -o legatario- un altro soggetto (essere umano o associazione o ente etc..) affinché questo amministri la quota di eredità indicata nell’interesse esclusivo del benessere dell’animale.
Onde assicurarsi che il soggetto nominato svolga il proprio incarico secondo i vincoli previsti, è possibile nominare,poi, un esecutore testamentario, il quale si occuperà di controllare e vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni testamentarie.
Date tutte le problematiche tipiche delle successioni “mortis causa” è necessario che le disposizioni testamentarie siano redatte in maniera chiara e lineare, mediante locuzioni sintetiche e precise, in modo da non dare adito ad alcun possibile futuro fraintendimento.
Inoltre, per essere sicuri che le proprie volontà vengano poi eseguite secondo i criteri prescelti, si consiglia di nominare esecutore una persona fidata ed esperta, che sia in grado di fare idoneamente rispettare le disposizioni testamentarie.
L’esecutore, oltre a gestire l’attuazione delle disposizioni “immediate” si occupa anche del controllo successivo e periodico di tutti i nominati eredi e legati, affinché questi continuino a rispettare le volontà del de cuius  ed utilizzino i suoi lasciti per gli scopi da quest’ultimo individuati.

In alternativa, il testatore potrebbe nominare, sempre con testamento, una associazione animalista, specificamente indicata, come erede, destinando il patrimonio non solo alla cura dell’animale domestico ma anche di molti altri animali abbandonati e bisognosi.
Con riferimento alla seconda ipotesi, sono molte le onlus che si propongono di diventare beneficiarie di lasciti testamentari, proprio perché hanno un effettivo bisogno di aiuti materiali per portare avanti i propri obiettivi e confidano quindi nella generosità degli amanti degli animali per poterli realizzare concretamente.

Decidere di testare in loro favore rappresenta anche un modo per fare del bene, portando avanti un progetto nel quale si crede, che può avere una rilevanza locale o internazionale. Ad esempio è possibile disporre un lascito in favore di strutture che operano la pet therapy, ossia la cura di determinate patologie con l’impiego degli animali, oppure in favore di organizzazioni che si battono per liberare gli animali dalla prigionia dei laboratori scientifici e dalla vivisezione, o ancora, in favore di associazioni internazionali che tutelano le specie protette in via di estinzione.

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