Condominio e ore di riposo
La pacifica convivenza condominiale è un tema molto dibattuto in giurisprudenza e perennemente al centro di dibattito, oltre che argomento vivace nelle aule di udienza.
Di particolare interesse è il tema delle ore di riposo.
Ed infatti, l’eccesso di rumori determina una responsabilità non solo di rilievo civile le cd. immissioni, ma anche penale.
A lungo dottrina e giurisprudenza si sono confrontate sul tema della “soglia di normale tollerabilità“. Le ore di riposo tuttavia si ascrivono in un discorso più complesso, poiché coinvolgono interessi di diverso rango tra i quali la premura, per il legislatore suprema, della tutela della salute.
Condominio: le ore destinate al riposo
Occorre sottolineare come il regolamento del condominio, sebbene debba contenere determinate previsioni che gli sono imposte dal codice civile, non deve necessariamente prevedere quali siano le ore destinate al silenzio.
Di conseguenza, nel silenzio della previsione regolamentare, si fa riferimento alla disciplina codicistica e legale in tema di rumori e, sul punto, l’art. 844 c.c. è illuminante nel prevedere che non possono essere vietate immissioni rumorose se queste non superino la normale tollerabilità.
La valutazione della tollerabilità delle immissioni
Non esiste un criterio univoco che consenta di determinare quale sia la soglia della normale tollerabilità, posto che il giudice, chiamato a dirimere una controversia sul tema, dovrà valutare diversi aspetti, tra i quali la collocazione dell’immobile ad esempio (non potrà trattarsi alla stessa, stregua ovviamente, un’unità immobiliare che si trovi al centro di una zona trafficata rispetto ad una che abbia una posizione più isolata), ma anche le ore in cui il rumore è prodotto (la comune sensibilità è tendenzialmente proclive a valutare come intollerabili alcuni rumori se prodotti nelle prime ore del mattino, o nel primo pomeriggio oppure nella tarda notte, poiché si ritiene che quelle ore siano destinate al riposo), per non parlare della destinazione (un’unità commerciale avrà senza dubbio una soglia più elevata).
La giurisprudenza sulla tollerabilità dei rumori
In tema di rumori molesti prodotti in condominio la giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui “La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare“.
E’ poi coerente con la giurisprudenza di questa Corte che la condizione suddetta sia verificata allorchè i rumori molesti siano provocati, e si diffondano, nell’ambito di un condominio. (Cassazione penale, sez. I, n. 28874/2013).
Una recente pronuncia della Cassazione sez. III, n. 48315/2016, ha ammesso che sussiste la penale responsabilità di colui/colei che svolga le pulizie di prima mattina (ore 06.00) con la radio accesa.
La Corte ha rilevato che “Al riguardo, è noto che l’art. 659 c.p., prevede due distinte ipotesi di reato, quella prevista dal comma 1, del citato articolo, che è contestata alla ricorrente, nella quale occorre l’accertamento in concreto del disturbo del riposo della quiete delle persone, e quella prevista nel comma successivo, che ha riguardo alla condotta di disturbo nell’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso in contrasto con le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità. Ciò premesso, il Giudice ha ampiamente motivato il concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che la Q., iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia) in zona altamente popolata di Napoli, ne impediva il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni. Motivazione congrua e adeguata rispetto alla quale alcun profilo di carenza e/o illogicità della motivazione è prospettabile“