Novembre 23, 2024

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La vicenda ha riguardato un uomo dichiarato, in entrambi i gradi di merito, responsabile del reato ex art. 527 c.p. per avere, all’interno di una carrozza ferroviaria, mostrato ai passeggeri presenti i propri organi genitali. L’imputato, si rivolgeva, così, alla Suprema Corte onde chiedere, nelle more dell’intervenuta depenalizzazione, l’assoluzione proprio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

La Corte ha così accolto il ricorso dell’uomo rilevando che il D.Lgs. n. 8/2016 (art. 2, comma 1) infatti, ha modificato l’art. 527 c.p., nel senso di “escludere la rilevanza penale degli atti osceni laddove essi non siano stati commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati abitualmente da minori ed in quanto da tale frequentazione ne sia derivato il pericolo che essi vi abbiano assistito, residuando, nel caso derubricato un semplice illecito amministrativo“.
Nel caso di specie, la condotta si è realizzata sì in luogo pubblico o quanto meno esposto al pubblico (ossia all’interno del vagone ferroviario adibito al trasporto viaggiatori), ma non in luogo abitualmente frequentato da minori.
Per cui, tale condotta, “non ha più, per espressa volontà del legislatore, nessuna connotazione penalmente rilevante“.
Da qui l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti al prefetto per l’irrogazione a carico dell’uomo della relativa sanzione amministrativa.

 

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