Occupare il parcheggio riservato ai disabili, non solo è incivile, ma è anche reato
A stabilirlo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17794/17 depositata lo scorso 7 aprile.
Secondo la Cassazione, infatti, colui che pone in essere tale condotta è punibile per il reato di cui all’art. 610 c.p., ossia per violenza privata.
La pronuncia della Suprema Corte nasce dalla condanna di un automobilista emessa in primo grado, e, confermata, poi, dalla Corte d’Appello di Palermo, la quale, nel riconfermare la sentenza del Tribunale di prime cure, ha giudicato colpevole l’imputato per aver parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato alla persona offesa affetta da gravi patologie, impedendole così di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura.
I Giudici, hanno ritenuti sussistenti, nel caso di specie, sia l’elemento soggettivo che quello oggettivo del reato in esame.
Nella specie, hanno infatti affermato che ” quando lo spazio per il parcheggio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo “.
Non soltanto, l’elemento oggettivo è stato ritenuto sussistente nella fattispecie dai Giudicanti, ma anche l’elemento soggettivo, il dolo, considerato che l’imputato aveva preso visione della segnaletica ed volutamente scelto di lasciare l’autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, impedendole, in tal modo, di parcheggiare nello stesso spazio e lasciandovi l’autovettura fino al giorno successivo.
Secondo la Cassazione, la condotta messa in atto dall’imputato integra, quindi, il reato di violenza privata. Pertanto, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.