Legittima la difesa, ma solo di notte
La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, il 4 maggio 2017, una proposta di legge diretta a regolamentare le ipotesi in cui è riconosciuta la legittima difesa domiciliare. Il provvedimento attende l’esame del Senato.
Contesto normativo vigente
La disciplina della legittima difesa, contenuta nell’ art. 52 del Codice Penale, prevede che, in presenza di talune circostanze, ivi elencate, è esclusa la punibilità del reato.
Ciò quando, vi sia l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l’attualità del pericolo; l’ingiustizia dell’offesa; il rapporto di proporzione tra difesa ed offesa.
La Legge n. 59 del 2006 ha introdotto la cd. “legittima difesa domiciliare” (o legittima difesa allargata), istituendo cioè il diritto all’autotutela in un domicilio privato oltre che in un negozio o un ufficio ed autorizzando il ricorso ad “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. In quest’ultimo caso, ai fini della sussistenza della scriminante, il reo non deve avere desistito dall’azione illecita e deve sussistere il pericolo di aggressione.
In presenza delle indicate condizioni, vi è una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.
Sulla tematica è intervenuta anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la quale all’art. 2, comma 2, ammette la liceità dell’uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti “assolutamente necessario” per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona, e non per la mera aggressione al patrimonio.
“Eccesso di legittima difesa”
Quando viene violato il principio di proporzionalità tra la difesa e l’offesa, ovvero, si è determinata una errata valutazione colposa della reazione difensiva, si parla di “eccesso colposo di legittima difesa“. La reazione di difesa, è appunto, eccessiva. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, per l’avere colposamente travalicato i limiti imposti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero dalla necessità.
Se, invece, l’agente ritiene, per errore, che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate in suo favore. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Cosa cambia con la nuova Legge
La proposta approvata dalla Camera interviene sulle disposizioni del Codice Penale riguardanti la legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.
La nuova formulazione dell’art. 52 C.P., considera legittima difesa, nelle ipotesi di violazione di domicilio:
la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte;
la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Tale modifica è integrata da un ulteriore intervento sull’art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte.
In particolare, è sempre esclusa la colpa della persona agente, nel domicilio, che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, – il cittadino che si difende – qualora sussista la simultanea presenza di due condizioni:
se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
L’articolo 2 della proposta di legge pone, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.
L’impatto della approvazione della Legge
Il testo di Legge ha sin da subito destato numerevoli perplessità, dubbi e scatenato molta ironia soprattutto sul web.
Al centro del dibattito c’è il primo emendamento. Il testo prevede infatti che per la vittima di un’aggressione la reazione è considerata legittima difesa, quindi anche possibile con le armi, quando si verifica “di notte, con violenza sulle persone o sulle cose “. I dubbi però non si sono fermati solo sul web, ma continuano a serpeggiare fra le forze politiche, che attendono le opportune modifiche in Senato.