PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PARTE V.
LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.
Il diritto alla pensione integrativa si ottiene quando maturano i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza.
Le prestazioni pensionistiche si configurano nelle seguenti forme:
– 100% in rendita,
– fino al 50% in capitale, il restante in rendita,
– 100% in capitale se trasformando il 70% del capitale maturato in rendita si ha una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Quindi, in altri termini nel momento in cui si ha diritto di percepire la pensione, la pensione integrativa puรฒ essere rappresentata da una rendita integrativa, 50% capitale e restante in rendita oppure 100% maturato in capitale se trasformando il 70% del capitale maturato in rendita si ha una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale.
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