PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PARTE IV.
Trasferimento fondo pensione.
L’aderente ad una forma pensionistica complementare ha il diritto di trasferimento dell’intera posizione individuale maturata.
Il trasferimento รจ possibile quando: siano decorsi almeno 2 anni di permanenza nel fondo (1 anno in caso di adesione tacita al Fondinps);
in ogni momento qualora perda i requisiti di partecipazione al fondo (esempio: ha aderito come dipendente e poi diventa lavoratore autonomo);
in qualsiasi momento qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intende avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo.